Cass. civ. n. 1909 del 18 gennaio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - IN GENERE


La nullità, prevista dall'art. 413, ult. comma, c.p.c., delle clausole derogative della competenza per territorio del giudice del lavoro non riguarda soltanto i rapporti elencati dall'art. 409 c.p.c., ma anche quelli ad essi avvinti da uno stretto collegamento negoziale. (Nella specie, la S.C. ha affermato la nullità della clausola di deroga alla competenza territoriale apposta al contratto di cessione del credito retributivo ai fini del pagamento, da parte del lavoratore, delle quote di associazione al sindacato).

Nessuna massima correlata

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 413 com. 8

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