Cass. civ. n. 1909 del 27 gennaio 2025

Testo massima n. 1


APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE


Decorso del termine - Dalla data della denuncia - Conoscenza - Apprezzamento di fatto ai fini della prescrizione ex art.1669, secondo comma, c.c. - Necessità - Sussistenza.


In tema di appalto, ai fini della valutazione della fondatezza dell'eccezione di prescrizione ex art. 1669, comma 2, c.c, il giudice è tenuto non solo a considerare il decorso formale del termine annuale dalla data della denuncia, ma anche ad accertare, con apprezzamento sostanziale e di fatto, il momento nel quale il committente ha conseguito la conoscenza obbiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica dall'imperfetta esecuzione dell'opera.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 1669

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Precedenti: Cass. civ. n. 13969/1999

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