Cass. civ. n. 8055 del 8 agosto 1990
Testo massima n. 1
Il rispetto della distanza, prevista per fabbriche e depositi nocivi o pericolosi dall'art. 890 c.c., è collegato ad una presunzione assoluta di nocività o pericolosità, che prescinde da ogni accertamento concreto nel caso in cui vi sia un regolamento edilizio comunale che stabilisce la distanza medesima; mentre, in difetto di una disposizione regolamentare, si ha solamente uria presunzione di pericolosità, che può essere superata ove si dimostri che, in relazione alla peculiarità della fattispecie e degli eventuali accorgimenti, può ovviarsi al pericolo o al danno per il fondo vicino.
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