Cass. civ. n. 19091 del 11 luglio 2025

Testo massima n. 1


STAMPA - RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)


Diffamazione - Diritto di critica - Efficacia esimente - Condizioni - Giudizio soggettivo - Ammissibilità - Verità, quantomeno putativa, della notizia presupposta - Necessità - Fattispecie.


In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, esprimendosi in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa, per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva affermato il carattere diffamatorio, per difetto del requisito della verità, anche putativa, di un servizio giornalistico nel quale, mediante domande incalzanti e commenti a chiusura del reportage, le condotte illecite venivano attribuite in termini di certezza ad una persona all'epoca sottoposta a un procedimento penale non ancora concluso, senza chiarire che le accuse mosse costituivano ancora delle mere ipotesi accusatorie non definitivamente suffragate dal vaglio dibattimentale).

Riferimenti normativi

Costituzione art. 21
Cod. Pen. art. 51 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

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Conformi: Cass. civ. n. 21892/2023

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