Cass. pen. n. 32722 del 4 agosto 2003
Testo massima n. 1
In tema di giudizio immediato, il carattere tassativo che deve riconoscersi, limitatamente al completamento delle indagini, al termine di 90 giorni previsto dall'art. 454 c.p.p. (dovendosi invece il detto termine riguardare come ordinatorio, relativamente alla presentazione della richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio), riguarda soltanto le indagini dalle quali deve risultare l'evidenza della prova e non già le eventuali, ulteriori indagini, i cui risultati, direttamente non utilizzabili, potranno però essere acquisiti, con le debite forme, in dibattimento, al fine di arricchire il materiale probatorio.
Testo massima n. 2
Non è causa di nullità del decreto che dispone il giudizio immediato la eventuale incompletezza degli atti trasmessi, a corredo della relativa richiesta, dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 454, comma 2, c.p.p.