14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 32722 del 4 agosto 2003
Testo massima n. 1
In tema di giudizio immediato, il carattere tassativo che deve riconoscersi, limitatamente al completamento delle indagini, al termine di 90 giorni previsto dall’art. 454 c.p.p. [ dovendosi invece il detto termine riguardare come ordinatorio, relativamente alla presentazione della richiesta di emissione del decreto di citazione a giudizio ], riguarda soltanto le indagini dalle quali deve risultare l’evidenza della prova e non già le eventuali, ulteriori indagini, i cui risultati, direttamente non utilizzabili, potranno però essere acquisiti, con le debite forme, in dibattimento, al fine di arricchire il materiale probatorio.
Articoli correlati
Testo massima n. 2
Non è causa di nullità del decreto che dispone il giudizio immediato la eventuale incompletezza degli atti trasmessi, a corredo della relativa richiesta, dal pubblico ministero al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 454, comma 2, c.p.p.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]