Cass. pen. n. 24793 del 6 giugno 2003

Testo massima n. 1


Ai sensi dell'art. 454, comma 2, c.p.p. il pubblico ministero che richiede il giudizio immediato ha l'obbligo di trasmettere al giudice tutti gli atti relativi al procedimento senza poter operare alcuna selezione di sorta, ma tale obbligo non può riguardare anche atti che non fanno parte di quel procedimento e che eventualmente vengano acquisiti nel successivo giudizio di merito ai sensi dell'art. 507 c.p.p.

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