Cass. pen. n. 19109 del 26 marzo 2024

Testo massima n. 1


La restituzione degli atti al pubblico ministero, prevista dall'art. 423, comma 1 bis, cod. proc. pen. come rimedio alla permanente difformità fra l'imputazione formulata dalla pubblica accusa e quella ritenuta dal giudice dell'udienza preliminare, prevale sulla possibilità per il medesimo giudice di riqualificare il fatto all'atto dell'emissione del decreto che dispone il giudizio, in tal modo garantendosi, fin da subito, la corretta instaurazione del giudizio e il pieno esplicarsi del diritto di difesa dell'imputato, anche in relazione all'accesso ai riti deflattivi.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 28262 del 2017

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 423 com. 1 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST.

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