Cass. pen. n. 10932 del 12 novembre 1992

Testo massima n. 1


In tema di giudizio immediato, per la violazione del termine di cinque giorni previsto dall'art. 455 c.p.p. (decisione sulla richiesta di giudizio immediato) non è prevista nullità di sorta e neppure decadenza, sicché tale termine è meramente ordinatorio e nessuna conseguenza, sul piano processuale, può derivare dalla sua inosservanza.

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