Cass. civ. n. 19119 del 11 luglio 2025
Testo massima n. 1
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - CON TITOLI DI CREDITO
Eccezione di estinzione del debito - Tramite il rilascio di cambiali - "Datio pro solvendo" - Onere probatorio del pagamento - Fattispecie.
Quando il debitore eccepisce l'avvenuta estinzione del debito mediante il rilascio di cambiali, è a suo carico l'onere di provare che le stesse sono state integralmente pagate, mentre non può gravare sul creditore quello di dimostrare la mancata negoziazione dei titoli, in quanto la consegna di cambiali è l'oggetto di una "datio pro solvendo", il cui effetto estintivo è differito al momento del loro effettivo pagamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, laddove essa aveva affermato che la mera menzione nel contratto preliminare del rilascio di alcuni effetti cambiari, senza che nessuna delle due parti fosse in possesso degli originali dei titoli, non poteva esonerare il promissario acquirente dal comprovarne l'avvenuto pagamento).
Riferimenti normativi
Regio Decr. 05/12/1933 num. 1669 art. 45
Regio Decr. 05/12/1933 num. 1669 art. 66
Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1351
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.