Cass. civ. n. 19123 del 11 luglio 2024
Testo massima n. 1
ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - IN GENERE
Condanna alla consegna di cose mobili determinate consacrata in titolo esecutivo - Perdita di disponibilità o distruzione delle cose - Diritto del creditore a procedere ex art. 605 c.p.c. - Esclusione - Imputabilità dell’impossibilità della prestazione - Rilevanza nel giudizio di opposizione all’esecuzione - Esclusione - Fattispecie.
Nel caso in cui le cose mobili determinate, oggetto di condanna alla consegna risultante da titolo esecutivo, non siano più nella disponibilità dell'obbligato o siano andate distrutte, non sussiste il diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata diretta per consegna ai sensi degli artt. 605 e ss. c.p.c., indipendentemente dalla imputabilità al debitore dell'impossibilità della prestazione, poiché tale circostanza non assume alcun rilievo nel giudizio di opposizione all'esecuzione, ma solo nell'eventuale giudizio di responsabilità a carico del debitore. (Fattispecie relativa ad un caso di decreto ingiuntivo esecutivo contenente la condanna della banca alla consegna di documenti, parte dei quali distrutti dall'obbligata in conseguenza dello spirare del termine decennale di conservazione della documentazione).
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