Cass. civ. n. 19137 del 06 luglio 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Il mancato regolamento delle spese processuali, nel dispositivo e anche nella motivazione, è emendabile soltanto con l'impugnazione, non già con la speciale procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 ss. c.p.c..

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9785 del 2022

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

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