Cass. civ. n. 19148 del 11 luglio 2024
Testo massima n. 1
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE Assicurazione sulla vita - Declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2952, comma 2, c.c. - Estensione ai rapporti giuridici sorti anteriormente - Limiti - Conseguenze - Prescrizione applicabile.
In tema di assicurazione sulla vita, la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 2952, comma 2, c.c., nel testo introdotto dall'art. 3, comma 2-ter, del d.l. n. 134 del 2008, conv. con modif. in l. n. 166 del 2008, di cui alla sentenza della Corte cost. n. 32 del 2024, si estende anche ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla pubblicazione della decisione nella G.U. (6 marzo 2024) purché ancora pendenti e, cioè, non esauriti in forza di giudicato, cosicché questi ultimi sono assoggettati, ex art. 2946 c.c., al termine ordinario di prescrizione, di durata decennale.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2952 com. 2 CORTE COST.
Legge 11/03/1957 num. 87 art. 30