Cass. pen. n. 16002 del 6 aprile 2004
Testo massima n. 1
Anche dopo la modifica dell'art. 460 c.p.p. ad opera dell'art. 20 della legge 6 marzo 2001 n. 60, la mancata designazione di un difensore di ufficio e la mancata notifica allo stesso del decreto penale di condanna non integra una ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., poiché nella fase dell'emissione del decreto di condanna non è richiesta la presenza del difensore.
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