Cass. pen. n. 8547 del 5 luglio 1999

Testo massima n. 1


Ai fini dell'emissione del decreto penale non è previsto che l'imputato debba essere preventivamente interrogato. La modifica legislativa è stata apportata dalla legge 16 luglio 1997 n. 234 soltanto all'art. 555 c.p.p., che attiene all'ordinario decreto di citazione a giudizio. Nessun mutamento è intervenuto con riferimento all'art. 460 c.p.p., che stabilisce i requisiti del decreto di condanna, ed all'art. 565, che disciplina il decreto che dispone il giudizio a seguito dell'opposizione a decreto penale: in tale caso l'imputato ha, infatti, la possibilità di esporre i motivi che ritiene opportuni e di svolgere ogni utile difesa.

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