Cass. civ. n. 19175 del 6 luglio 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Giudizio di cassazione - Inammissibilità del ricorso -
Pretermissione di litisconsorti necessari nel giudizio di merito - Rimessione della causa al giudice di merito per rinnovare la trattazione - Necessità - Esclusione - Fondamento. Nel giudizio di cassazione, la riscontrata inammissibilità del ricorso rende contrario al principio della durata ragionevole del processo il rilievo dello svolgimento dell'intero giudizio in pretermissione di un litisconsorte necessario, di talché risulta superfluo disporre la rimessione della causa al giudice di merito per rinnovare la trattazione della causa, ormai non più ridiscutibile nel suo esito, in ragione dell'avvenuta formazione della "res iudicata".
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Costituzione art. 24
Costituzione art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 101
Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.