Cass. pen. n. 1919 del 10 dicembre 2024
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Appello - Obbligo di specifica enunciazione dei motivi - Sussistenza - Fattispecie.
L'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, sicché deve individuare i punti della decisione oggetto di censura ed enunciare i motivi di fatto e di diritto che si sottopongono al giudice del gravame in termini specifici, o almeno con una specificità proporzionale a quella delle argomentazioni che sorreggono il provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa ad appello meramente ripropositivo della originaria istanza "de libertate").
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581