Cass. pen. n. 1919 del 10 dicembre 2024

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - Appello - Obbligo di specifica enunciazione dei motivi - Sussistenza - Fattispecie.


L'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, sicché deve individuare i punti della decisione oggetto di censura ed enunciare i motivi di fatto e di diritto che si sottopongono al giudice del gravame in termini specifici, o almeno con una specificità proporzionale a quella delle argomentazioni che sorreggono il provvedimento impugnato. (Fattispecie relativa ad appello meramente ripropositivo della originaria istanza "de libertate").

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 47546 del 2013

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581

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