Cass. pen. n. 667 del 3 aprile 1997

Testo massima n. 1


La richiesta con la quale il soggetto eccepisce la incolpevole ignoranza dell'emissione di un decreto penale nei propri confronti, divenuto esecutivo per mancata opposizione, deve qualificarsi quale opposizione tardiva e non quale incidente di esecuzione e deve perciò essere esaminata, de plano, dallo stesso giudice che ha emesso il decreto e non dal giudice dell'esecuzione nelle forme previste dall'art. 666 c.p.p.

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