Cass. civ. n. 1920 del 18 gennaio 2024

Testo massima n. 1


LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE Autorità di sistema portuale - Ente pubblico non economico - Mansioni superiori non dirigenziali - Svolgimento - Diritto alla promozione ex art. 2103 c.c. - Sussistenza - Art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.


Lo svolgimento di mansioni superiori non dirigenziali alle dipendenze degli enti pubblici non economici - nella specie, Autorità di sistema portuale - comporta il diritto del dipendente alla promozione ex art. 2103 c.c., in ragione dell'applicazione della normativa speciale di cui agli artt. 6 e 10 della l. n. 84 del 1994, che deroga alla previsione generale di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10811 del 2023

Normativa correlata

Legge 30/03/2001 num. 165 art. 52
Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Legge 28/01/1994 num. 84 art. 6 com. 5 CORTE COST.
Legge 28/01/1994 num. 84 art. 10 com. 4 CORTE COST.

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