Cass. civ. n. 1920 del 18 gennaio 2024
Testo massima n. 1
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE Autorità di sistema portuale - Ente pubblico non economico - Mansioni superiori non dirigenziali - Svolgimento - Diritto alla promozione ex art. 2103 c.c. - Sussistenza - Art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Lo svolgimento di mansioni superiori non dirigenziali alle dipendenze degli enti pubblici non economici - nella specie, Autorità di sistema portuale - comporta il diritto del dipendente alla promozione ex art. 2103 c.c., in ragione dell'applicazione della normativa speciale di cui agli artt. 6 e 10 della l. n. 84 del 1994, che deroga alla previsione generale di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Legge 28/01/1994 num. 84 art. 6 com. 5 CORTE COST.
Legge 28/01/1994 num. 84 art. 10 com. 4 CORTE COST.