Cass. civ. n. 19206 del 12 luglio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - MODALITA'


Accertamento fiscale di differenze inventariali - Presunzione legale di cessioni e di acquisti di beni in evasione di imposta - Errori di conteggio nella movimentazione delle merci - Normale accadimento - Insussistenza - Fondamento.


La rilevazione di differenze inventariali in sede di accertamento fiscale, registrate tra le quantità di merci giacenti in magazzino e quelle desumibili dalle scritture di carico e scarico, comporta l'applicazione della presunzione legale di cessioni e di acquisti in evasione di imposta, anche se gli eventuali errori di conteggio nella movimentazione delle merci hanno una percentuale di scostamento non significativa, tale da configurare un normale accadimento, che non esonerano il contribuente dalla prova contraria, con le modalità tassativamente indicate dagli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 441 del 1997, della legittima fuoriuscita dei beni dal circuito aziendale (per la presunzione di cessione) ovvero del legittimo ingresso degli stessi (per la presunzione di acquisto), tale da rendere inoperante lo stesso regime presuntivo.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
DPR 10/11/1997 num. 441 art. 1 com. 1
DPR 10/11/1997 num. 441 art. 3 com. 1
DPR 10/11/1997 num. 441 art. 1 com. 2
DPR 10/11/1997 num. 441 art. 4

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Precedenti: Cass. civ. n. 1784/2019

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