Cass. civ. n. 19214 del 06 luglio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORE "IN PROCEDENDO" Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Omesso esame di domanda - Sostituzione di un'azione ad altra per travisamento dell'effettivo contenuto della domanda da parte del giudice di merito - Sussistenza - Fattispecie.


La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste sia quando il giudice trascuri di esaminare una domanda od una eccezione, sia quando sostituisca d'ufficio

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9644 del 2003

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2900

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