Cass. civ. n. 19214 del 6 luglio 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - ERRORE "IN PROCEDENDO"
Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Omesso esame di domanda - Sostituzione di un'azione ad altra per travisamento dell'effettivo contenuto della domanda da parte del giudice di merito - Sussistenza - Fattispecie.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato sussiste sia quando il giudice trascuri di esaminare una domanda od una eccezione, sia quando sostituisca d'ufficio
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 112
Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2900