Cass. civ. n. 19219 del 13 luglio 2025
Testo massima n. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - APPELLO
Revoca di sentenza dichiarativa di fallimento per ritenuta inesistenza della notifica del ricorso introduttivo - Rimessione al giudice di primo grado in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c. - Configurabilità.
Il giudice del reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ove ravvisi l'inesistenza della notificazione del ricorso introduttivo depositato regolarmente in cancelleria, deve revocare il provvedimento impugnato e, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 18 CORTE COST.
Legge Falliment. art. 147 CORTE COST.