Cass. civ. n. 19226 del 12 luglio 2024

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTI SOMMARI - IN GENERE Processo sommario di cognizione - Atti introduttivi - Omessa indicazione specifica e/o allegazione dei mezzi di prova e dei documenti - Preclusioni - Insussistenza - Conseguenze.


In tema di procedimento sommario di cognizione, poiché non è contemplata alcuna sanzione processuale in relazione al mancato rispetto del requisito di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti di cui il ricorrente ed il resistente intendano, rispettivamente, avvalersi, né in relazione alla mancata allegazione di detti documenti, al ricorso o alla comparsa di risposta, risulta ammissibile la produzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivo e fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter c.p.c.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 46 del 2021

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 702 bis
Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

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