Cass. civ. n. 1923 del 28 gennaio 2025
Testo massima n. 1
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - IN GENERE Concorrenza sleale - Condotta illecita - Risarcimento - Prescrizione - Decorrenza - Individuazione.
In tema di risarcimento del danno da illecito anticoncorrenziale, il termine di prescrizione della relativa azione comincia a decorrere dal momento in cui il titolare sia stato adeguatamente informato o si possa pretendere ragionevolmente e secondo l'ordinaria diligenza che lo sia stato, non solo dell'altrui violazione, ma anche dell'esistenza di un possibile danno ingiusto, il cui accertamento va compiuto senza alcun automatismo, ma sulla base delle condizioni ricavabili dal caso concreto.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Direttive del Consiglio CEE 26/11/2014 num. 104
Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2600