Cass. civ. n. 19230 del 12 luglio 2024

Testo massima n. 1


DONAZIONE - INDIRETTA - IN GENERE


Donazione indiretta - Donazione simulata - Differenze - Limitazioni probatorie ex art. 1417 c.c. - Esclusione - Prova per presunzioni - Ammissibilità.


La donazione indiretta é un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dalla donazione simulata, in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito; ne consegue che alla donazione indiretta non si applicano le limitazioni probatorie dettate dall'art. 1417 c.c. e che la prova dell'effettiva natura liberale della fattispecie negoziale può essere data anche a mezzo presunzioni, pur nel caso in cui non si alleghi a fondamento della pretesa la qualità di legittimario.

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 769
Cod. Civ. art. 1417
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2722
Cod. Civ. art. 809

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