14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 212 del 7 aprile 1993
Testo massima n. 1
Dalla norma dell’art. 469 c.p.p., che ricalca un istituto già previsto dall’art. 421 del codice di rito abrogato, si desume che la definizione anticipata del giudizio è circoscritta alle sole ipotesi tassativamente indicate di estinzione del reato e di improcedibilità dell’azione penale e che perciò ogni decisione di merito — concernente la responsabilità dell’imputato — è preclusa nella fase predibattimentale, come già accadeva nel sistema previgente e può essere adottata soltanto in sede dibattimentale.
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