Cass. civ. n. 19254 del 12 luglio 2024

Testo massima n. 1


SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE LEGITTIMA ("AB INTESTATO") - IN GENERE Qualità di erede - Rapporto di parentela - Mezzo di prova - Atti dello stato civile - Necessità - Mancanza, distruzione o smarrimento dei relativi registri - Utilizzabilità di ogni mezzo di prova - Ammissibilità.


In tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il "de cuius", quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti, potendo in questo caso la prova dei fatti oggetto di registrazione - quali la nascita, la morte o il matrimonio - essere data con ogni mezzo, ai sensi dell'art. 452 c.c.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 22192 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 565 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Civ. art. 452

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE