14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 48914 del 19 dicembre 2003
Testo massima n. 1
In tema di proscioglimento prima del dibattimento, l’art. 469 c.p.p., applicabile anche al giudizio di appello, prescrive che al P.M. e all’imputato sia dato avviso della data dell’udienza, al fine di consentire loro di esporre le proprie considerazioni ed, eventualmente, di opporsi; ne consegue che l’omissione di detto avviso all’imputato e al suo difensore, incidendo sull’intervento e sull’assistenza dell’imputato, determina una nullità assoluta di ordine generale, che rende invalida la relativa sentenza [ nel caso di specie, il giudice di appello, con sentenza predibattimentale, aveva dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione ].
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