Cass. civ. n. 19259 del 07 luglio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Preclusioni processuali - Inammissibilità della domanda - Limitazione al diritto di accesso ad un organo giudiziario - Contrasto con principi CEDU - Esclusione - Fondamento.


Le preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c., determinando cause di inammissibilità della domanda espressamente previste dalla legge e prevedibili "ex ante", non limitano il fondamentale diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario e sono, pertanto, del tutto coerenti con i principi dettati dalla CEDU, così come interpretati dalla Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, poiché non sono espressione di una interpretazione eccessivamente formalistica delle forme processuali.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 12134 del 2019

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Costituzione art. 111
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13

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