Cass. civ. n. 19259 del 7 luglio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA


Preclusioni processuali - Inammissibilità della domanda - Limitazione al diritto di accesso ad un organo giudiziario - Contrasto con principi CEDU - Esclusione - Fondamento.


Le preclusioni processuali previste dall'art. 183 c.p.c., determinando cause di inammissibilità della domanda espressamente previste dalla legge e prevedibili "ex ante", non limitano il fondamentale diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario e sono, pertanto, del tutto coerenti con i principi dettati dalla CEDU, così come interpretati dalla Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, poiché non sono espressione di una interpretazione eccessivamente formalistica delle forme processuali.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Costituzione art. 111
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 7 CORTE COST.
Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13

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Precedenti: Cass. civ. n. 12134/2019

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