14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 23466 del 6 giugno 2001
Testo massima n. 1
La sentenza predibattimentale di proscioglimento, anche se pronunciata in assenza dei presupposti indicati dall’art. 469 c.p.p. — accordo delle parti e estinzione del reato o improcedibilità dell’azione — è sempre impugnabile soltanto con ricorso per cassazione in quanto deve essere formalmente considerata soggetta al regime descritto da tale disposizione; ne consegue che il suo annullamento, a norma dell’art. 623 lett. d ] c.p.p., comporta il rinvio al giudice di primo grado. [ Nella specie, la Corte ha escluso che il ricorso per cassazione possa essere considerato proposto per saltum e che del giudizio di rinvio debba essere investito il giudice di appello ].
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