Cass. civ. n. 19265 del 7 luglio 2023

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - IN GENERE


Nullità della citazione in primo grado per vizi della “vocatio in ius” - Omesso rilievo in primo grado - Propagazione agli atti dipendenti ed alla sentenza - Sussistenza - Proposizione dell’appello - Poteri del giudice d’appello - Declaratoria di nullità della sentenza e rinnovazione degli atti compiuti in primo grado - Necessità.


Nel caso di nullità della citazione di primo grado per vizi inerenti alla "vocatio in ius" (nella specie, per inosservanza del termine a comparire), ove il vizio non sia stato rilevato dal giudice ai sensi dell'art. 164 c.p.c., la deduzione della nullità come motivo di gravame non dà luogo, ove ne sia riscontrata la fondatezza dal giudice dell'impugnazione, alla rimessione della causa al primo giudice, ma impone al giudice di appello di rilevare che il vizio si è comunicato agli atti successivi dipendenti, compresa la sentenza, e di dichiararne la nullità, rinnovando tutti gli atti compiuti in primo grado dall'attore, o su sua richiesta, nella contumacia (involontaria) del convenuto/appellante.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 156
Cod. Proc. Civ. art. 157
Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 162
Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

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