14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5779 del 17 giugno 1997
Posted at 15:37h
in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini del proscioglimento prima del dibattimento l’art. 469 c.p.p. prescrive che il pubblico ministero e l’imputato vengano previamente sentiti e non si oppongano: perché l’audizione sia effettiva occorre perciò che essi vengano avvisati della data dell’udienza, a meno che non risulti dagli atti — e non da circostanze presuntive — che essi abbiano già manifestato la loro non opposizione o sollecitato una delle declaratoria previste dall’art. 469 c.p.p.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]