Avvocato.it

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5779 del 17 giugno 1997

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5779 del 17 giugno 1997

Testo massima n. 1

Ai fini del proscioglimento prima del dibattimento l’art. 469 c.p.p. prescrive che il pubblico ministero e l’imputato vengano previamente sentiti e non si oppongano: perché l’audizione sia effettiva occorre perciò che essi vengano avvisati della data dell’udienza, a meno che non risulti dagli atti — e non da circostanze presuntive — che essi abbiano già manifestato la loro non opposizione o sollecitato una delle declaratoria previste dall’art. 469 c.p.p.

[adrotate group=”23″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze