Cass. civ. n. 19289 del 07 luglio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Azione di risarcimento del danno - Fatto dannoso suscettibile di manifestarsi nel tempo - Periodi di invalidità temporanea successivi alla domanda originaria - Domanda nuova - Esclusione - Precisazione delle conseguenze dannose - Ammissibilità.


In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in presenza di una domanda risarcitoria riferita sia ai giorni precedenti la proposizione del giudizio, sia a quelli successivi e, dunque, ad un fatto dannoso suscettibile di manifestarsi nel tempo, la precisazione, in sede di conclusioni, dei giorni effettivi di invalidità per i quali viene richiesto il risarcimento non costituisce domanda nuova, valendo piuttosto a integrare la dovuta precisazione delle conseguenze dannose verificatesi in corso di causa.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 1955 del 1996

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 190
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 1226
Cod. Civ. art. 2056

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