Cass. civ. n. 19289 del 07 luglio 2023
Testo massima n. 1
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA Azione di risarcimento del danno - Fatto dannoso suscettibile di manifestarsi nel tempo - Periodi di invalidità temporanea successivi alla domanda originaria - Domanda nuova - Esclusione - Precisazione delle conseguenze dannose - Ammissibilità.
In tema di danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in presenza di una domanda risarcitoria riferita sia ai giorni precedenti la proposizione del giudizio, sia a quelli successivi e, dunque, ad un fatto dannoso suscettibile di manifestarsi nel tempo, la precisazione, in sede di conclusioni, dei giorni effettivi di invalidità per i quali viene richiesto il risarcimento non costituisce domanda nuova, valendo piuttosto a integrare la dovuta precisazione delle conseguenze dannose verificatesi in corso di causa.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 1226
Cod. Civ. art. 2056