Cass. civ. n. 19296 del 07 luglio 2023
Testo massima n. 1
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE Ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. - Mancata richiesta di pronuncia della parte intimata - Sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio - Rigetto implicito su alcuni punti - Onere di impugnazione - Sussistenza - Prosecuzione del giudizio - Inammissibilità - Conseguenze - Nullità della sentenza.
L'ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., se non è richiesta dalla parte intimata la pronuncia della sentenza, produce gli effetti di una sentenza definitiva sull'intero oggetto del giudizio, con la conseguenza che, ove abbia pronunciato solo su alcune domande o capi della domanda, implicitamente rigettando gli altri, le parti che si ritengano insoddisfatte hanno l'onere di impugnarla per evitare che la statuizione passi in giudicato, essendo, invece, inammissibile la prosecuzione del giudizio di primo grado, per essersi il giudice spogliato della relativa potestà decisionale, e nulla la sentenza da questi resa.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 186 quater CORTE COST.