Cass. civ. n. 19303 del 07 luglio 2023
Testo massima n. 1
RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Medesimo fatto diffamatorio lamentato da una pluralità di persone - Accoglimento della domanda solo in relazione ad alcune - Difesa del dichiarante non specificamente indirizzata ad uno dei danneggiati - Rifusione delle spese da parte del danneggiato soccombente - Insussistenza.
Nel caso in cui un medesimo fatto diffamatorio sia lamentato da più persone, ma soltanto alcune di queste siano ritenute effettivamente danneggiate e la difesa del dichiarante non sia stata specificamente indirizzata alla condotta di uno piuttosto che degli altri danneggiati, nulla è dovuto a titolo di rifusione delle spese processuali da parte di quei danneggiati la cui domanda non sia stata accolta.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.