Cass. civ. n. 19303 del 07 luglio 2023

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE Medesimo fatto diffamatorio lamentato da una pluralità di persone - Accoglimento della domanda solo in relazione ad alcune - Difesa del dichiarante non specificamente indirizzata ad uno dei danneggiati - Rifusione delle spese da parte del danneggiato soccombente - Insussistenza.


Nel caso in cui un medesimo fatto diffamatorio sia lamentato da più persone, ma soltanto alcune di queste siano ritenute effettivamente danneggiate e la difesa del dichiarante non sia stata specificamente indirizzata alla condotta di uno piuttosto che degli altri danneggiati, nulla è dovuto a titolo di rifusione delle spese processuali da parte di quei danneggiati la cui domanda non sia stata accolta.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 516 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.

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