Cass. civ. n. 19319 del 7 luglio 2023
Testo massima n. 1
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI
Atto dispositivo del bene oggetto di comunione legale tra coniugi - Azione revocatoria a garanzia del credito vantato nei confronti di uno solo di essi per la metà del diritto oggetto di comunione - Nullità o inammissibilità della domanda - Esclusione - Accoglimento della domanda per l’intero diritto - Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.
La domanda giudiziale tendente alla dichiarazione di inefficacia, ex art. 2901 c.c., di un atto dispositivo del bene oggetto di comunione legale, posto in essere dai coniugi, a scopo di conservazione della garanzia del credito vantato nei confronti di uno solo di essi per la metà del diritto oggetto di comunione non dà luogo né ad una pronuncia di nullità per vizio della "editio actionis" né ad una di inammissibilità: ne consegue che il giudice che dichiari inopponibile l'atto dispositivo con riferimento al diritto che ne forma oggetto nella sua interezza (e non ad una sua inesistente quota) non pronuncia su una domanda diversa da quella proposta, né dà una tutela maggiore di quella richiesta, ma ben diversamente modula la tutela nell'unico modo in cui essa può essere attribuita, in rapporto alla effettiva natura giuridica del bene.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Cod. Civ. art. 2901
Cod. Proc. Civ. art. 599
Cod. Civ. art. 186
Cod. Civ. art. 189
Cod. Civ. art. 191 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 112