Cass. civ. n. 19327 del 7 luglio 2023

Testo massima n. 1


PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA (PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA, ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, COMITATO) - IN GENERE


Organo o ufficio della persona giuridica avente la rappresentanza in giudizio - Mancanza o insufficiente indicazione nell'atto di citazione - Nullità della citazione - Condizioni.


Agli effetti del requisito di cui all'art. 163 comma 3 n. 2) c.p.c. non è necessaria la precisa indicazione del titolare dell'organo dell'ente convenuto in giudizio, bastando una indicazione generica ed anche il solo riferimento al legale rappresentante "pro tempore" dell'ente. In ogni caso, la citazione deve ritenersi valida se dalla non precisa indicazione dell'organo o ufficio munito di rappresentanza in giudizio non derivi alcuna incertezza sull'identificazione dell'ente convenuto.

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Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

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Conformi: Cass. civ. n. 8554/1995

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