Cass. pen. n. 744 del 6 marzo 2000

Testo massima n. 1


La rinuncia a comparire all'udienza da parte del detenuto produce i suoi effetti non solo per l'udienza in relazione alla quale essa è formulata, ma anche per quelle successive, fissate a seguito di rinvio a udienza fissa, fino a quando questi non manifesti la volontà di essere tradotto. A tutti gli effetti l'imputato che rinuncia a comparire è legittimamente considerato assente e, come tale, rappresentato dal difensore e non gli è dovuta la notifica dell'ordinanaza di sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del procedimento.

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