Cass. pen. n. 29389 del 20 luglio 2007
Testo massima n. 1
In tema di istruzione dibattimentale, il giudice che — nell'esercizio del potere eccezionale di cui all'art. 507 c.p.p. — ammetta l'assunzione di una nuova prova deve ammettere anche l'eventuale prova contraria; tuttavia, nel caso sia ammessa ai sensi dell'art. 507 cod. proc.pen. l'audizione del consulente tecnico di parte civile, non viola l'art. 495, comma secondo, c.p.p. la mancata audizione del c.t. della difesa, che non può equipararsi all'assunzione di un mezzo di prova, in quanto le risultanze della attività del c.t. sono documentate nell'elaborato — nella specie già acquisito unitamente all'audizione del c.t. di parte — nel quale si concreta, in forma scritta, l'opera di assistenza tecnica svolta a favore della parte.
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