Cass. civ. n. 19347 del 14 luglio 2025
Testo massima n. 1
MUTUO - MUTUATARIO - INTERESSI - IN GENERE
Nullità della pattuizione ex art. 1815, comma 2, c.c. - Interessi usurari senza superamento del tasso soglia - Presupposti - Sproporzione degli interessi convenuti e condizione di difficoltà economica o finanziaria del mutuatario - Onere della prova - Contenuto.
Nel contratto di mutuo, quando non risulta superato il cd. tasso soglia, la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c. della clausola di previsione degli interessi, richiede la prova del loro carattere usurario ai sensi dell'art. 644, terzo comma, secondo periodo, c.p., ossia la dimostrazione della sproporzione degli interessi convenuti (con uno squilibrio contrattuale, per i vantaggi conseguiti da una sola delle parti, che alteri il sinallagma negoziale e per il cui apprezzamento il parametro di riferimento è dato dal superamento del tasso medio praticato per operazioni similari), nonché della condizione di difficoltà economica di colui che promette gli interessi (desumibile non dai soli debiti pregressi, ma dalla impossibilità di ottenere, pur fuori dallo stato di bisogno, condizioni migliori per la prestazione di denaro che richiede); la prova di entrambi i presupposti grava su colui che afferma la natura usuraria degli interessi, senza che, accertato lo stato di difficoltà economica, la sproporzione possa ritenersi in re ipsa, dovendo comunque dimostrarsi il vantaggio unilaterale conseguito dalla banca.
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Approfondisci con l'Avv. Luigi UlissiRiferimenti normativi
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1815 com. 2 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 644 com. 3
Legge 07/03/1996 num. 108 art. 1