Cass. civ. n. 19355 del 07 luglio 2023

Testo massima n. 1


RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE Danno da “perdita” di rapporto di lavoro a tempo indeterminato a causa delle lesioni conseguenti ad illecito - Danno patrimoniale da lucro cessante - Liquidazione - In base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica - Esclusione - Eccezioni.


In tema di danno patrimoniale, ove il danneggiato dimostri di avere "perduto" un preesistente rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui era titolare a causa delle lesioni conseguenti ad un illecito, il danno patrimoniale da lucro cessante, inteso come perdita dei redditi futuri, va liquidato tenendo conto di tutte le retribuzioni (nonché di tutti i relativi accessori e probabili incrementi, anche pensionistici) che egli avrebbe potuto ragionevolmente conseguire in base a quello specifico rapporto di lavoro, in misura integrale e non in base alla sola percentuale di perdita della capacità lavorativa specifica accertata come conseguente alle lesioni permanenti riportate, salvo che il responsabile alleghi e dimostri che il danneggiato abbia di fatto reperito una nuova occupazione retribuita, ovvero che avrebbe potuto farlo e non lo abbia fatto per sua colpa, nel qual caso il danno potrà essere liquidato esclusivamente nella differenza tra le retribuzioni perdute e quelle di fatto conseguite o conseguibili in virtù della nuova occupazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 3545 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1223
Cod. Civ. art. 1226
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2056
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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