Cass. pen. n. 11277 del 11 marzo 2013

Testo massima n. 1


Qualora il decreto che dispone il giudizio destinato all'imputato venga per errore notificato presso lo studio del difensore di fiducia invece che al domicilio validamente, eletto sussiste una nullità non assoluta, ma a regime intermedio, come tale deducibile a pena di decadenza nei termini previsti dall'art. 491 cod. proc. pen., in quanto l'atto deve ritenersi comunque giunto a conoscenza dell'interessato. (Fattispecie in cui il difensore di ufficio, nominato a norma dell'art. 97, comma quarto, cod. proc. pen. in sostituzione di quello che aveva ricevuto l'atto a mezzo fax, non aveva formulato osservazioni sulla regolarità delle notificazioni o sulla dichiarazione di contumacia dell'imputato).

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