Cass. pen. n. 1937 del 17 ottobre 2024

Testo massima n. 1


IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Imputato dichiarato assente - Onere di depositare lo specifico mandato a impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’assenza - Sussistenza.


In tema di impugnazioni, gli oneri formali previsti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applicano anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato.

Massime precedenti

Difformi: Cass. pen. n. 9426 del 2024

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33

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