Cass. pen. n. 1937 del 17 ottobre 2024
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - AMMISSIBILITA' E INAMMISSIBILITA' - Imputato dichiarato assente - Onere di depositare lo specifico mandato a impugnare previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - Applicabilità al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell’ordinanza dichiarativa dell’assenza - Sussistenza.
In tema di impugnazioni, gli oneri formali previsti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., come novellato dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applicano anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586
Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 33