14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9901 del 17 settembre 1998
Testo massima n. 1
In tema di ordine di assunzione delle prove, non essendo espressamente contemplata dalla legge la ipotesi della richiesta concorrente delle parti [ nella specie, pubblico ministero e imputato ] di esaminare un testimone sulle stesse circostanze, deve ritenersi in tal caso che, non potendosi in concreto distinguere sul piano logico un esame diretto e un controesame, il contraddittorio resta assicurato sempre che la accusa e la difesa siano messe in grado di procedere all’esame, secondo l’ordine che, ai sensi dell’art. 496, comma 1, c.p.p., assegna la precedenza alla pubblica accusa. [ Fattispecie nella quale la difesa dell’imputato si era rifiutata di procedere all’esame del teste dopo quello effettuato dal pubblico ministero: la S.C. ha in proposito affermato che tale rifiuto ben poteva dal giudice di merito essere messo a fondamento della revoca dell’ordinanza ammissiva del teste, equivalendo il rifiuto della parte privata a rinuncia all’esame del teste ].
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