Cass. civ. n. 19378 del 07 luglio 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Responsabilità di società di intermediazione mobiliare per la perdita del capitale investito dal risparmiatore - Natura - Responsabilità risarcitoria contrattuale - Omogeneità con credito vantato nei confronti della CONSOB per omessa vigilanza sulla medesima società - Sussistenza - Conseguenze.


La responsabilità delle società di intermediazione mobiliare per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura di responsabilità risarcitoria contrattuale, che, in ragione dell'omogeneità dei crediti vantati, concorre, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con la responsabilità risarcitoria di natura aquiliana della CONSOB, per omessa vigilanza sulla medesima società: ne consegue che l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c..

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 7016 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2055
Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1292
Cod. Pen. art. 41

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