Cass. civ. n. 19378 del 7 luglio 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE


Responsabilità di società di intermediazione mobiliare per la perdita del capitale investito dal risparmiatore - Natura - Responsabilità risarcitoria contrattuale - Omogeneità con credito vantato nei confronti della CONSOB per omessa vigilanza sulla medesima società - Sussistenza - Conseguenze.


La responsabilità delle società di intermediazione mobiliare per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura di responsabilità risarcitoria contrattuale, che, in ragione dell'omogeneità dei crediti vantati, concorre, ai sensi dell'art. 2055 c.c., con la responsabilità risarcitoria di natura aquiliana della CONSOB, per omessa vigilanza sulla medesima società: ne consegue che l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, comma 1, c.c..

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Riferimenti normativi

Cod. Civ. art. 2055
Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 1292
Cod. Pen. art. 41

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Precedenti: Cass. civ. n. 7016/2020

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