Cass. civ. n. 19395 del 15 luglio 2024

Testo massima n. 1


OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - COMPENSAZIONE - IN GENERE Eccezione di compensazione - Fatto costitutivo successivo alla scadenza delle preclusioni assertive - Ammissibilità - Condizioni - Rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. - Necessità.


L'eccezione di compensazione, fondata su un fatto costitutivo verificatosi successivamente alla scadenza delle preclusioni assertive, è ammissibile, e può essere valutata dal giudice, solo ove venga dedotta previa motivata applicazione dell'istituto generale della rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., posto a tutela dei principi costituzionali sulle garanzie difensive e sul giusto processo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 25289 del 2020

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1241
Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2
Cod. Civ. art. 1242

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