Cass. pen. n. 1898 del 18 gennaio 2012

Testo massima n. 1


La nozione di "altra utilità", rilevante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., non deve avere carattere necessariamente economico o materiale, ma può avere anche valenza di tipo morale ovvero - nel contesto familiaristico della subcultura criminale di tipo mafioso - consistere nel mantenimento dei vincoli della solidarietà familiare, al fine di rafforzarne l'unità.

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