14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1898 del 18 gennaio 2012
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in Massimario
Testo massima n. 1
La nozione di “altra utilità”, rilevante ai fini e per gli effetti di cui all’art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., non deve avere carattere necessariamente economico o materiale, ma può avere anche valenza di tipo morale ovvero – nel contesto familiaristico della subcultura criminale di tipo mafioso – consistere nel mantenimento dei vincoli della solidarietà familiare, al fine di rafforzarne l’unità.
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