Cass. civ. n. 194 del 05 gennaio 2023

Testo massima n. 1


LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - DEPOSITO CAUZIONALE Legittimo trattenimento da parte del locatore - Condizioni - Copertura di danni subiti dalla “res locata” - Limitazione - Esclusione.


Al termine del contratto di locazione, il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale, a condizione che proponga domanda giudiziale per l'attribuzione dello stesso, in tutto o in parte, a copertura di importi rimasti impagati, ovvero di specifici danni subiti, di qualsiasi natura (e non solo di quelli strettamente afferenti alla "res locata").

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 9160 del 2002

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1590
Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Legge 27/07/1978 num. 392 art. 11 CORTE COST.

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