Cass. civ. n. 194 del 05 gennaio 2023
Testo massima n. 1
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - DEPOSITO CAUZIONALE Legittimo trattenimento da parte del locatore - Condizioni - Copertura di danni subiti dalla “res locata” - Limitazione - Esclusione.
Al termine del contratto di locazione, il locatore può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito cauzionale, a condizione che proponga domanda giudiziale per l'attribuzione dello stesso, in tutto o in parte, a copertura di importi rimasti impagati, ovvero di specifici danni subiti, di qualsiasi natura (e non solo di quelli strettamente afferenti alla "res locata").
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Legge 27/07/1978 num. 392 art. 11 CORTE COST.